(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2007)
                            IL PRESIDENTE
  Vista  la legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la
formazione  del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007);
  Visto  in  particolare l'art. 4 (Salute e politiche sociali), commi
22, 23, 24 e 25;
  Preso  atto  che  il comma 22 stabilisce che, a decorrere dall'anno
2007 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai comuni
della  Regione  contributi  finalizzati all'erogazione, in favore dei
soggetti  mutilati  e  invalidi  del  lavoro,  nonche'  in favore dei
soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli
atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale;
  Attesa  l'esigenza  di  disciplinare  sotto  forma  regolamentare i
criteri  per  la  ripartizione delle risorse a favore dei comuni e le
modalita'  procedurali  per  l'accesso ai singoli interventi da parte
dei soggetti beneficiari;
  Visto  il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione
centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo;
  Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;
  Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2380 del 5
ottobre 2007;
                              Decreta:
  1.  E'  approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri
di  riparto e delle modalita' procedurali per l'accesso ai contributi
finalizzati  all'erogazione  delle prestazioni assistenziali a favore
di  soggetti  mutilati  e  invalidi  del  lavoro  e  audiolesi di cui
all'art.  4,  commi  22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio
2007  n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
  3.  Il  presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY