(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 31 ottobre 2007) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Legge finanziaria 2007); Visto in particolare l'art. 4 (Salute e politiche sociali), commi 22, 23, 24 e 25; Preso atto che il comma 22 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2007 l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere ai comuni della Regione contributi finalizzati all'erogazione, in favore dei soggetti mutilati e invalidi del lavoro, nonche' in favore dei soggetti audiolesi, delle prestazioni assistenziali individuate negli atti di indirizzo approvati dalla giunta regionale; Attesa l'esigenza di disciplinare sotto forma regolamentare i criteri per la ripartizione delle risorse a favore dei comuni e le modalita' procedurali per l'accesso ai singoli interventi da parte dei soggetti beneficiari; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dalla Direzione centrale salute e protezione sociale e ritenuto di approvarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2380 del 5 ottobre 2007; Decreta: 1. E' approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalita' procedurali per l'accesso ai contributi finalizzati all'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi di cui all'art. 4, commi 22, 23, 24 e 25 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. ILLY